Pacchetti vacanze: tutele per chi viaggia

Cancellazione del volo, hotel fatiscenti a dispetto dei cataloghi, servizi inefficienti, danni alla salute: quali solo le tutele per chi viaggia con i pacchetti vacanze?

L’acquisto dei pacchetti vacanze all-inclusive è sdoganato da tempo nel mercato dei servizi turistici: grazie alle offerte di centinaia di diverse compagnie e tour operator, è possibile prenotare in un’unica soluzione i voli per raggiungere la destinazione, ma anche gli alberghi o i villaggi turistici. Insieme a questo genere di prestazioni, poi, nel pacchetto vacanze può esserci anche l’offerta di servizi accessori, come escursioni, noleggio di autoveicoli per il trasporto in loco, esperienze particolari da vivere durante il viaggio. Per questo, i pacchetti vacanze rappresentano uno dei prodotti maggiormente acquistati da chi non ha molto tempo o molta voglia di dedicarsi alla pianificazione del viaggio, o nei casi in cui si decide di partire per una località molto lontana ed esotica, come durante un viaggio di nozze.

Spesso, però, può capitare di trovarsi di fronte a numerosi inconvenienti. Il volo è stato cancellato, oppure fa ritardo e questo provoca conseguenze enormi sulle coincidenze da prendere in loco; oppure, l’albergo prenotato si trova in una posizione completamente diversa da quanto promesso, o non presenta le caratteristiche di qualità per le quali è stato pagato; infine, possono sorgere moltissimi altri inconvenienti che potrebbero trasformare la vacanza in un vero e proprio incubo. Quali sono, allora, le tutele per chi viaggia? In questo articolo approfondiremo la disciplina di settore, indicando in che modo è possibile far valere i propri diritti in caso di vacanza rovinata.

Per proteggersi dagli inconvenienti che potrebbero rovinare le vacanze è possibile affidarsi alle norme che riguardano i pacchetti vacanze. In particolare, un primo gruppo di disposizioni si rinviene nel Codice del Turismo [1]: in questa normativa si indicano tra i pacchetti vacanze tipologie di viaggio come quelli tutto compreso, le crociere e altre ipotesi di vacanza che comprendono in un’unica soluzione i servizi di trasporto, di alloggio e altri servizi accessori, come il noleggio di un’auto, un’escursione e così via.

La legge, per garantire la tutela dei viaggiatori, prevede che i contratti di vendita dei pacchetti turistici debbano essere redatti in forma scritta, con indicazione in termini chiari e precisi delle condizioni e del contenuto del viaggio. Tra gli elementi che devono risultare necessariamente dal contratto stipulato con l’agenzia di viaggio ci sono:
– l’indicazione della destinazione, della data e della durata del viaggio;
– le generalità dell’organizzatore (il tour operator o i suoi intermediari);
– il prezzo, comprensivo dei costi di trasporto (aereo, navale, ecc.), di pernottamento e degli altri servizi oggetto di acquisto, oltre alle informazioni relative al vettore e all’alloggio;
– le altre informazioni che concernono l’itinerario, le escursioni e, in generale, il programma dettagliato del servizio offerto;
– l’informativa al consumatore dei termini entro cui esercitare il recesso e promuovere reclamo.

Da questo elenco è possibile capire che la legge intende fare in modo che il turista sia perfettamente informato di tutti gli elementi che riguardano il contratto di viaggio che si sta per concludere, in modo da poter prevenire qualsiasi inconveniente. A completare queste previsioni è posto il divieto ai tour operator di fornire informazioni ingannevoli su tutti gli elementi che caratterizzano i pacchetti vacanze, come sul prezzo, sulle condizioni contrattuali o sulla qualità del trasporto, dell’alloggio, e così via.
Inoltre, la modifica del prezzo non è ammessa: in altri termini, non siete tenuti a versare soldi extra alla vostra agenzia di viaggio rispetto a quanto preventivato al momento della conclusione del contratto, salvo che, nel frattempo, siano aumentati i costi del trasporto o i diritti e le tasse aeroportuali o il tasso di cambio. Ma anche in questo caso, c’è un limite: l’aumento di prezzo non può superare il 10% del totale, altrimenti avete il diritto di recedere dal contratto. Infine, l’aumento di prezzo non può avvenire dopo il ventesimo giorno che precede la partenza, anche a causa dei motivi appena indicati.

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